Avverso la cartella di pagamento avente ad oggetto pretese di natura diversa da quella
tributaria sono esperibili, oltre
all'eventuale rimedio c.d. recuperatorio (attinente
al merito della pretesa), l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.,
allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo
per difetto di un titolo legittimante o per il sopravvenire
di fatti estintivi dell'obbligo, ovvero l'opposizione agli
atti esecutivi ex art. 617 cod, proc. civ., qualora si
deducano vizi
formali della cartella o degli atti presupposti.
Corte di Cassazione - Sentenza 25 Febbraio 2016, n.3707
In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999,
la contestazione dell'assoluta indeterminatezza per mancanza di
motivazione della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti
esecutivi di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 cit., per la
cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, poiché è diretta a far
valere un vizio di forma dell'atto esecutivo, sicché, prima dell'inizio
dell'esecuzione, l'opposizione va proposta entro il termine di venti
giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un
estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile - Sentenza 19 ottobre 2015, n. 21080