
A ciò aggiungasi che, copiosa
giurisprudenza, da ultimo la Cassazione con la sentenza n. 7262 del 27
gennaio 2014, è oramai dell’opinione
che il giudice innanzi al quale è stata proposta opposizione a un
decreto ingiuntivo emesso per contributi condominiali non versati deve limitarsi a verificare l’esistenza e la
permanente efficacia delle relative deliberazioni assembleari e non può esercitare in via incidentale,
sulla loro validità, il sindacato che è riservato invece al giudice che si
occupa del giudizio di impugnazione delle delibere stesse.
In pratica, in sede di
opposizione al decreto ingiuntivo, il condomino opponente non può far valere
questioni attinenti la validità della delibera condominiale, ma solo questioni
riguardanti l'efficacia della medesima.
Sulla distinzione tra assemblee
nulle ed annullabili, è utile ricordare l’intervento operato dai giudici della
Cassazione che, con una pronuncia adottata a Sezioni Unite (Cass. SS. UU.n.4806/2005), hanno individuato
come nulle le delibere
dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con
oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al
buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza
dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o
servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere
comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi
relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con
maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento
condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni
legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione
o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità
nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti
qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.
Fatto questo doveroso distinguo,
si pone il problema relativo alla possibilità di impugnare un decreto
ingiuntivo fondato su una delibera assembleare affetta da nullità.
La soluzione, anche in questo
caso, è stata fornita dai giudici di piazza Cavour con la sentenza n.305/2016.
In tale contesto, i giudici hanno
evidenziato che nel caso di delibera nulla, il relativo vizio può essere rilevato
d’ufficio dal Giudice in ogni giudizio (anche in quello di opposizione a
decreto ingiuntivo), non essendo necessario (come invece è obbligatorio per
quanto riguarda le delibere annullabili)
che la delibera che ha approvato la spesa venga privata di efficacia e
dichiarata invalida dal Tribunale in seguito a specifica impugnazione proposta
da uno o più condomini. (in senso contrario Cass. n. 10427/2000 secondo cui l’opposizione da parte del
condomino ingiunto può riguardare la sussistenza del debito e la documentazione
posta a fondamento dell'ingiunzione, ovvero il verbale della delibera
assembleare, ma non può estendersi alla nullità o annullabilità della delibera
avente ad oggetto l'approvazione delle spese condominiali, che dovranno invece
essere oggetto di una separata ed autonoma l'impugnazione).
Sostanzialmente, è stato
richiamato il principio espresso in passato dalla sentenza n.9641/2006 emessa dalla stessa Corte, in base al quale il giudice può
rilevare di ufficio la nullità quando si controverta in ordine alla
applicazione di atti (delibera d'assemblea di condominio) posti a fondamento
della richiesta di decreto ingiuntivo la cui validità rappresenta elemento
costitutivo della domanda.
In definitiva, non sarà possibile
far rilevare una causa di annullamento di delibera assembleare mediante il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in quanto una delibera macchiata
da tale minore vizio cesserà di produrre
effetti esclusivamente in seguito ad una decisione del tribunale che ne accerti
l’invalidità all’interno di un autonomo giudizio mentre, nel caso di delibere
nulle, il relativo vizio ben potrà essere rilevato nel giudizio in opposizione al
decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio.
CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N.305
DEL 12/01/2016
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato
il 12/12/2005 (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano opposizione avverso il decreto
ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Sestri Levante con il quale era stato
loro ingiunto il pagamento della somma di euro 1232,88, oltre interessi in
favore del Condominio di via (OMISSIS), quale saldo degli oneri condominiali
ancora dovuti in conseguenza del riparto delle spese di manutenzione
straordinaria, approvato nell'assemblea del 28/7/2005, tenuto conto in
particolare di quanto gia' in precedenza versato.
Gli opponenti, i quali nelle more
provvedevano al pagamento della somma ingiunta al solo fine di evitare l'azione
esecutiva, assumevano che, pur essendo condomini non occupavano l'appartamento
relativamente al quale era stato chiesto il versamento degli oneri condominiali
e che non avevano potuto presenziare all'assemblea dell'11/8/2003 nel corso
della quale era stata assunta la deliberazione di effettuare lavori
straordinari, votando contro l'approvazione del consuntivo di spesa nella
successiva assemblea del 28/7/2005. Aggiungevano altresi' che avevano
constatato che i lavori svolti avevano interessato anche il balcone di loro
proprieta' esclusiva e senza che gli stessi avessero mai dato alcun consenso
alla loro esecuzione. A seguito di rimostranze nei confronti dell'amministratore,
con le quali si era lamentata altresi' la presenza di vizi nell'esecuzione
delle opere, avevano provveduto al saldo dei soli oneri, per la quota di loro
pertinenza, relativi agli interventi di manutenzione straordinaria concernenti
le parti condominiali, rifiutando il versamento della somma di euro 1232,88,
relativa invece ai lavori eseguiti dalla ditta incaricata sul balcone di loro
proprieta' esclusiva.
Cosi' riassunti i fatti di causa,
con l'opposizione deducevano che la deliberazione assembleare dell'11/8/2003,
con la quale era stata decisa l'esecuzione di lavori straordinari
ricomprendenti anche interventi sui balconi di loro proprieta' esclusiva, era
affetta da nullita', non potendo l'assemblea disporre a maggioranza anche per
quanto concerneva beni appartenenti esclusivamente ai singoli condomini.
Concludevano pertanto affinche', accertata e dichiarata la nullita' della
predetta delibera, fosse accolta l'opposizione con la revoca del decreto. In
via aconvenzionale domandavano altresi' la condanna del condominio a risarcire
i danni causati dall'illegittima ed inesatta esecuzione dei lavori di
rifacimento del balcone di loro proprieta', danni quantificati nella somma di
euro 1860,00 comprensiva di Iva. Sempre in via riconvenzionale, ma in linea
subordinata, chiedevano la compensazione tra il credito vantato dal condominio
e quello vantato dagli opponenti a titolo di risarcimento del danno.
Si costituiva il Condominio il
quale oltre a dedurre l'inammissibilita' e l'infondatezza dell'opposizione,
chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa dell'impresa Edile
(OMISSIS), alla quale erano stati affidati i lavori di manutenzione, al fine di
essere garantita per l'ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria degli
opponenti.
Autorizzata la chiamata in causa,
si costituiva la societa' in questione che, oltre ad aderire alle difese del
condominio, eccepiva la decadenza dell'azione ex articolo 1667 c.c.,
nonche' l'infondatezza nel merito della domanda riconvenzionale, chiedendo a
sua volta di essere autorizzata alla chiamata in causa delle (OMISSIS) S.p.A.,
al fine di essere garantita per l'ipotesi di accoglimento delle domande
proposte. Si costituiva anche la compagnia di assicurazioni la quale eccepiva
l'inammissibilita' ed improponibilita' della domanda proposta dalla ditta
appaltatrice, deducendo che la polizza stipulata non ricomprendeva i fatti
dannosi posti a fondamento della domanda risarcitoria.
All'esito del giudizio di primo
grado, il Giudice di Pace con sentenza del 17/2/2009 dichiarava la parziale
nullita' ai sensi di cui in motivazione delle deliberazioni dell'Assemblea del
Condominio assunte alle date dell'11/8/2003 e del 28/7/2005 e di ogni loro atto
consequenziale riguardante la proprieta' esclusiva degli opponenti, revocando
il decreto ingiuntivo opposto e condannando il Condominio alla restituzione in
favore degli opponenti della somma di euro 2465,74 oltre interessi legali a far
data dal pagamento al saldo. Inoltre rigettava la domanda riconvenzionale
proposta nei confronti del condominio, dichiarando di non luogo a provvedere in
ordine alla domanda svolta nei confronti dell'impresa appaltatrice e da
quest'ultima nei confronti della compagnia assicuratrice.
Proposto appello dal Condominio,
si lamentava l'erroneita' della sentenza nella parte in cui il giudice di primo
grado aveva dichiarato l'invalidita' di delibere assembleali che non erano
state tempestivamente impugnate nei termini di cui all'articolo 1137 c.c.. Si deduceva altresi' l'erroneita'
della distinzione effettuata dal giudice di prime cure tra spese condominiali e
spese relative ad opere eseguite sulle singole proprieta' private, distinzione
finalizzata ad escludere per le delibere concernenti le seconde la necessita'
del rispetto del termine di cui all'articolo 1137 c.c..
Assumeva inoltre che erroneamente il Giudice di Pace non aveva ammesso un
capitolo di prova per interrogatorio formale e per testi, rilevante ai fini
della decisione, dolendosi altresi' della condanna alla restituzione di quanto
versato dagli opponenti successivamente alla notifica dell'atto di precetto.
Si costituivano gli appellati che
concludevano per il rigetto dell'appello proposto, nonche' le (OMISSIS) S.p.A.
la quale evidenziava che nei motivi d'appello non era stata assunta alcuna
specifica conclusione nei suoi confronti.
Si costituiva altresi' l'impresa
appaltatrice la quale riproponeva la domanda di garanzia nei confronti della
compagnia di assicurazioni.
Il Tribunale di Chiavati,
all'esito dell'attivita' istruttoria con sentenza resa ex articolo 281 sexies
c.p.c., all'udienza del 16/11/2010 (ma pubblicata in data 17/11/2010)
accoglieva l'appello rigettando l'opposizione proposta dai condomini, con la
condanna degli stessi alla restituzione in favore del condominio della somma di
euro 2899,74 oltre interessi legali a far data dal 27/4/2009 al saldo, nonche'
al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio in favore del condominio
ed in favore dei terzi chiamati, rigettando altresi' l'appello incidentale.
Hanno proposto ricorso per la
Cassazione della sentenza di appello (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di due
motivi.
Il Condominio resiste con
controricorso, mentre l'Impresa edile (OMISSIS) s.n.c. e le (OMISSIS) S.p.A.
non hanno svolto difese.
I ricorrenti ed il Condominio
hanno depositato memorie nell'imminenza dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere
disattesa l'eccezione di inammissibilita' del ricorso sollevato da parte del
Condominio per il mancato rispetto dell'articolo 366 c.p.c., n. 6, avendo i
ricorrenti depositato unitamente al ricorso, i fascicoli di parte dei
precedenti gradi del giudizio ed avendo altresi' depositato istanza di
trasmissione del fascicolo d'ufficio ex articolo 369 c.p.c.,
comma 2.
Con il primo motivo di ricorso si
deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1117, 1135, 1136, 1137
e 1421 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche' l'omessa e/o
insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia in relazione al
disposto di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 5.
Il giudice di appello,
nell'esaminare la vicenda oggetto di causa, ha ritenuto espressamente
assorbente il primo motivo di appello promosso da parte del condominio con il
quale questi si doleva del fatto che il giudice di primo grado avesse
dichiarato la nullita' delle delibere condominiali con le quali erano stati
approvati dalla maggioranza assembleare lavori di manutenzione straordinaria,
concernenti oltre che le parti comuni, anche beni di proprieta' esclusiva. Il
Tribunale ha viceversa sostenuto che, attesa l'inesistenza di un qualsivoglia
nesso processuale di continenza, pregiudizialita' necessaria e similia tra il
giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e quello di impugnazione della
delibera posta a base del ricorso monitorio richiesto da parte del condominio,
era erronea la decisione del giudice di pace di accertare, ancorche' ai soli
fini dell'accoglimento dell'opposizione, la nullita' della delibera di
approvazione delle spese.
Assumono i ricorrenti che,
essendo pacificamente emerso che il decreto ingiuntivo opposto concerneva il
pagamento di interventi deliberati dall'assemblea condominiale anche per beni
di proprieta' esclusiva degli opponenti, quali appunto i balconi a servizio del
loro, la decisione presa in sede assembleare, alla luce dei principi
consolidali di questa Corte in tema di invalidita' del delibere assembleari,
era chiaramente affetta da nullita'. In presenza di tale patologia quindi al
giudice sarebbe sempre consentito rilevarla d'ufficio, essendone peraltro il
rilievo del tutto svincolato da termini decadenziali. Anche il precedente
menzionato in sentenza dal giudice di appello (Cassazione n.
10427 del 2000) farebbe riferimento ad una fattispecie del tutto
diversa da quella oggetto di causa, essendo intervenuto in un'ipotesi in cui il
decreto ingiuntivo opposto concerneva il pagamento di somme dovute dal
condomino per le spese ed oneri condominiali, e non anche di somme pretese per
interventi su beni di proprieta' esclusiva, deliberati tuttavia da parte
dell'assemblea.
Il motivo e' fondato.
Ed, infatti il Tribunale ha
sostanzialmente fatto applicazione nel caso sottoposto al suo esame del
principio di diritto affermato da Cassazione civile Sezioni Unite 18/12/2009 n.
26629 secondo cui, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso
per la riscossione dei contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a
verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere
assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validita',
essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere sono state
impugnate, trascurando tuttavia di prendere in considerazione il fatto che il
vizio del quale risulterebbe affetta la delibera con la quale sono stati
approvati i lavori, il cui corrispettivo pro quota e oggetto della richiesta
monitoria, rientrerebbe propriamente tra quelli idonei a determinare la ben
piu' radicale conseguenza della nullita' della libera.
Effettivamente, considerato che
pacificamente i lavori approvati all'esito dell'assemblea dell'11/8/2003
riguardavano anche interventi sui balconi di proprieta' esclusiva dei
ricorrenti, il vizio in oggetto, alla luce delle indicazioni fornite dalle
Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 4806 del 2005 del 28 luglio,
risulterebbe effettivamente, ove sussistente, suscettibile di provocare la
nullita' della delibera, di modo che non appare correttamente applicato il
principio della rilevabilita', in sede di opposizione al decreto ingiuntivo,
dell'invalidita' della delibera assembleare.
Effettivamente, il precedente
richiamato in sentenza dal giudice di appello (Cass. n.
10427 del 2000) nella massima sembrerebbe accomunare delibere mille
ed annullabili circa la conseguenza dell'irrilevabilita' della loro invalidita'
in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, tuttavia la lettura della
motivazione del precedente in questione denota che concerneva una fattispecie
che, alla luce dei principi affermati da Cass. n.
4806/2005, oggi andrebbe qualificata in termini di annullabilita'
(vizi relativi alla convocazione dei condomini), sebbene all'epoca ritenuta
tale da determinare, secondo il preesistente orientamento giurisprudenziale, la
nullita' della delibera.
Rispetto al precedente invocato
nella sentenza appellata, deve tenersi in adeguata considerazione l'impatto che
ha avuto sulla materia, il piu' volte menzionato intervento delle Sezioni Unite
del 2005, che ha portato questa stessa Corte ad affermare con nettezza i
criteri per poter distinguere tra delibere mille ed annullabili, cosi' che
appare assolutamente necessario ritenere che il limite in merito al rilievo
dell'invalidita' in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, operi solo per le
delibere annullabili.
In tal senso Cass. Sez. 2, n.
9641 del 27/04/2006, secondo cui ben puo' il giudice rilevare di ufficio la
nullita' quando, come nella specie, si controverta in ordine alla applicazione
di atti (delibera d'assemblea di condominio) posta a fondamento della richiesta
di decreto ingiuntivo, la cui validita' rappresenta elemento costitutivo della
domanda (da ultimo in termini sostanzialmente conformi, ed in motivazione Cass.
n. 23688/2014; Cass. n. 1439/2014).
Ne consegue che la sentenza
impugnata non avendo fatto corretta applicazione dei principi di diritto
espressi da questa Corte in tema di rilievo della nullita' della delibera
condominiale posta a fondamento di un decreto ingiuntivo, ed in sede di
opposizione proposta nei confronti di quest'ultimo (principi che deve ritenersi
trovino ulteriore conferma nel piu' recente approdo della Sezioni Unite di
questa Corte in tema di rilievo ufficioso della nullita'), deve essere cassata,
imponendosi altresi' il rinvio al Tribunale di Genova in persona diversa dal
giudice che l'ha emessa, e cio' anche in considerazione del fatto che gli altri
motivi di appello proposti da parte del Condominio devono reputarsi assorbiti
in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di appello.
Infatti il secondo motivo di
ricorso e' stato espressamente proposto in via condizionata e subordinata per
l'ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo.
Il giudice di rinvio provvedera'
altresi' sulle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo
di ricorso, dichiarando assorbito il secondo motivo di ricorso, e per l'effetto
cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Genova in persona di
altro magistrato anche per il regolamento delle spese del presente giudizio.
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