
Sul punto, i giudici di appello hanno avuto modo di affermare che l'intimazione di pagamento che si limiti a riportare l'importo complessivo a titolo di interessi, senza che siano indicati i criteri di calcolo e le relative percentuali, rappresenta una violazione del diritto di difesa.
Inoltre, trattandosi di elementi essenziali
dell'atto esattivo, la mancata esplicitazione dei suddetti criteri integra, altresì, una violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 7 della L. 212/2000.
Nel caso di specie, infine, il Collegio regionale ha sottolineato che l'assenza dei criteri di calcolo e delle percentuali degli interessi è ancor più lesiva dei diritti del contribuente laddove gli interessi e le competenze ingiunte si riferiscono a periodi d'imposta vecchi di oltre 10 anni.