
Rif: articolo 1130 C.C.
Attribuzioni dell'amministratore
L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
1)
eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per
l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo 1130-bis e
curare l'osservanza del regolamento di condominio;
2)
disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi
nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior
godimento a ciascuno dei condomini;
3)
riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la
manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per
l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio;
5) eseguire gli adempimenti fiscali;
6)
curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le
generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di
diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della
residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare,
nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti
comuni dell’edificio. ogni variazione dei dati deve essere comunicata
all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.
L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle
comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni
necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni,
in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le
informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili; (2)
7)
curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro
di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità.
Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le
eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni nonché
le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta;
allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove
adottato. Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono
annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di
ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in
caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono
annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello
dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale
registro può tenersi anche con modalità informatizzate;
8)
conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione
riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato
tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio;
9)
fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo
stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in
corso;
10)
redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare
l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.
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