
Il giudice innanzi al quale è stata proposta opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per contributi condominiali non versati si deve limitare a verificare l’esistenza e la permanente efficacia delle relative deliberazioni assembleari e non può esercitare in via incidentale, sulla loro validità, il sindacato che è riservato invece al giudice che si occupa del giudizio di impugnazione delle delibere stesse. (sul punto già Sez. Unite con la sent. n. 4421 del 27 febbraio 2007 e con la sent. n. 26629 del 18 dicembre 2009, Cass. sent. 7262 del 27 gennaio 2014)
Difatti, la deliberazione dell’assemblea condominiale che ha per oggetto la ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione degli oneri dei singoli condomini, costituisce titolo di credito del condominio e basta da sola a provare l’esistenza del credito reclamato, legittimando non soltanto la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del singolo condomino a pagare le somme all’esito del giudizio di opposizione che quest’ultimo proponga contro l’ingiunzione, il cui ambito è ristretto unicamente alla verifica dell’esistenza e dell’efficacia della deliberazione assembleare medesima relativa all’approvazione della spesa e alla ripartizione degli inerenti oneri.
In sede di opposizione il condomino opponente non può far valere
questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, ma solo
questioni riguardanti l'efficacia della medesima. Tale delibera
costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova
l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del
decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme
del giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale
decreto. È orientamento consolidato quello secondo il quale l'ambito del
giudizio di opposizione è dunque ristretto alla sola verifica della
esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di
approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. 12 novembre 2012, n. 19605).
In pratica, se si intende opporre un decreto ingiuntivo per crediti condominiali, non è possibile eccepire i vizi della delibera con cui, ad esempio, è stato approvato il bilancio consuntivo da cui è scaturito il credito del condominio.
Difatti, se si vuole far valere l'annullabilità di una delibera condominiale occorre che la stessa venga impugnata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla sua approvazione o conoscenza. In difetto, le disposizioni in essa contenuta diventano "esecutive" per tutti i partecipanti al condominio.
In pratica, se si intende opporre un decreto ingiuntivo per crediti condominiali, non è possibile eccepire i vizi della delibera con cui, ad esempio, è stato approvato il bilancio consuntivo da cui è scaturito il credito del condominio.
Difatti, se si vuole far valere l'annullabilità di una delibera condominiale occorre che la stessa venga impugnata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla sua approvazione o conoscenza. In difetto, le disposizioni in essa contenuta diventano "esecutive" per tutti i partecipanti al condominio.
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