Con l'ordinanza n.73/3/2015, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ha sospeso gli effetti del provvedimento d'iscrizione d'ipoteca eseguita dall'agente della riscossione sulla prima casa di proprietà di un contribuente evidentemente moroso con l'amministrazione finanziaria.
Nell'impugnare la comunicazione d’iscrizione di ipoteca, il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'atto laddove nel medesimo veniva precisato che in mancanza del versamento integrale delle somme a debito si sarebbe proceduto alla vendita all’asta dell'immobile.
Nell'accogliere l'istanza di sospensione la Commissione adita ha dapprima ricordato che l’articolo 77 del Dpr 602/1973 consente all’agente della riscossione di iscrivere ipoteca solo per assicurare (misura cautelare) la tutela del credito indicato nel ruolo sempre che l’importo complessivo per cui procede non sia inferiore complessivamente
a 20mila euro.