Tutti
i contribuenti che al 31 dicembre 2014 sono decaduti da una rateazione attivata in precedenza possono riottenere una nuova dilazione dei ruoli a suo tempo rateizzati presentando, entro e non oltre il 31 luglio 2015, una nuova istanza.
Tuttavia, la normativa prevede che il nuovo piano di dilazione può essere concesso per un massimo di 72 rate mensili e in caso di mancato pagamento di sole due
rate, anche non consecutive, il contribuente sarà definitivamente decaduto dal beneficio di rateazione.
Tuttavia, l’agente della riscossione non potrà né iniziare né
proseguire alcun pignoramento o espropriazione forzata né potrà attivare
nuove misure cautelari, come l’iscrizione di ipoteca o del fermo
amministrativo. Eventuali pignoramenti, fermi e ipoteche già disposti
prima dalla riammissione mantengono, invece, i loro effetti.
Pertanto, i soggetti riammessi dovranno fare molta attenzione alla
puntualità dei pagamenti delle rate del nuovo piano di ammortamento per
non decadere nuovamente.
Infine, in attesa di chiarimenti da parte dello stesso agente della riscossione, si può ipotizzare che trattandosi di una proroga di rateazione, il contribuente non dovrebbe avere l'obbligo di presentare alcuna ulteriore documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica (l’Isee per i privati o gli indici di bilancio per le società).
Infine, in attesa di chiarimenti da parte dello stesso agente della riscossione, si può ipotizzare che trattandosi di una proroga di rateazione, il contribuente non dovrebbe avere l'obbligo di presentare alcuna ulteriore documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica (l’Isee per i privati o gli indici di bilancio per le società).
Riferimenti: Art.
11-bis del Dl 66./2014
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