
Questo è quanto stabilito dalla CTP di Bari con la sentenza n.1849/04/15 che ha accolto il ricorso del contribuente/socio accomandante di una società che, vistosi notificare l'accertamento in parola, ha proposto opposizione sostenendo la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle imposte accertate.
Il Collegio, a riguardo, ha prontamente affermato che il socio accomandante risponde dei debiti verso terzi, ergo anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, solo per le quote di capitale sociale sottoscritte, in quanto non sussiste nessuna solidarietà con il socio accomandatario che rimane l'unico soggetto illimitatamente responsabile per i debiti della società.
Ciò premesso, il Collegio ha precisato che non sussiste nessuna norma in materia tributaria che prevede la responsabilità del socio accomandante nel pagamento delle imposte dovute dalla società, in quanto l'unica imposta per la quale risponde il socio accomandante è la quota IRPFE attribuita al socio.
BREVI CONSIDERAZIONI:
L’art.2313 del c.c. prevede che “Nella
società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e
illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono
limitatamente alla quota conferita”.