CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 giugno 2014, n. 12443

L’art. 62, pone quindi a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. Ne consegue che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall'art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere "debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione" (Conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11351 del 06/07/2012; Sez, 5, Sentenza n. 17703 del 02/09/2004)
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