COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA - Sentenza 12 maggio 2014, n. 2957

In data 4 marzo 2013 L’Agenzia dell’Entrate Direzione Provinciale 1 di Roma ufficio legale in persona del direttore pro tempore depositava ricorso in appello avverso la sentenza 480/26/11 emessa dalla Commissione Tributaria provinciale di Roma sez.26.
Tale sentenza aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente L.C., che in qualità di erede di C. C. si era opposta all’avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni, con il quale l’ufficio procedeva, in relazione all’atto di compravendita registrato in data 27/04/06 n. 10065/IT, stipulato tra il de cuius e l’H.M. spa, al recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale secondo la tassazione ordinaria per complessivi € 134669,16, poiché erano decadute tutte le agevolazioni previste dall’articolo 1 della tariffa, parte prima allegata al d. P. R. 131/86.
L’appellante eccepisce l’illegittimità della sentenza viziata da erronei presupposti di fatto e di diritto, in particolare sostiene che nella fattispecie deve trovare applicazione il principio secondo il quale i coeredi rispondono solidalmente dei debiti d’imposta del defunto, già previsto in materia di imposte dirette dall’articolo 65 del d. P.R. 600/73.