
La Corte Suprema, a riguardo, sostiene che "l'attivita' che compete al concessionario per la riscossione si svolge in modo del tutto indipendente rispetto a quella di notifica del verbale di accertamento della contravvenzione e di conseguente (eventuale) fase di contestazione della stessa. Il concessionario, in altri termini, e' chiamato a svolgere il proprio compito di riscossione, meramente esecutivo, tramite le cartelle esattoriali, senza essere in alcun modo tenuto a verificare ne' "la probabile esistenza del credito", ne' "l'effettiva notificazione degli atti presupposti". Cio' in quanto l'attivita' presupposta e' di spettanza di un altro soggetto, ossia l'ente che ha effettivamente irrogato la sanzione amministrativa.
Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha percio' interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella puo' avere sul rapporto esattoriale (cfr.. Cassazione, ordinanza 21 maggio 2013, n. 12385)".
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