Con la Circolare N.
1/E del 12
febbraio 2014, la Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti ed istruzioni operative in merito alle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'istituto della Mediazione Tributaria.
Queste in sintesi le novità illustrate:
· la presentazione del reclamo (istanza di mediazione) è condizione di
procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso;
· la
riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato sono
sospesi ex lege in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla
presentazione di una richiesta di parte;
· si
applicano “le disposizioni sui termini processuali”, quali ad esempio le regole
per il computo dei termini e la sospensione nel periodo feriale di cui alla
legge 7 ottobre 1969, n. 742, anche al termine di 90 giorni, entro il quale
deve concludersi il procedimento di mediazione;
· la
mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali,
per i quali non sono dovuti né sanzioni né interessi.
Al seguente link potete leggere il testo integrale della circolare n.1/E del 2014: Mediazione tributaria
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