Con la sentenza n.6565 del 14.03.2013, la Corte di Cassazione ha
chiarito quali sono i termini di impugnazione delle cartelle esattoriali afferenti
(esclusivamente) le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione delle
norme contenute nel codice della strada.
I giudici di legittimità hanno pertanto stabilito che:
1) qualora si contesti la mancata notificazione dell'ordinanza -
ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada,
il contribuente può avvalersi dello strumento dell’opposizione ai sensi della L.
n.689 del 1981 (30 giorni dalla notifica della cartella);
2) qualora si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa
notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo
legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti
alla formazione del titolo, sarà possibile esperire l’opposizione all’esecuzione
ex art. 615 c.p.c.;
3) qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del
successivo avviso di mora, si potrà esperire l'opposizione agli atti esecutivi
ex art. 617 c.p.c.
Pertanto se la contestazione riguarda i vizi propri della cartella
esattoriale, l'opposizione va proposta ai sensi dell'art.
617 c.p.c., nel termine di venti giorni stabilito da detta norma.
Fermo restando quanto stabilito dalla Suprema Corte, è bene ricordare che le
cartelle esattoriali possono essere emesse per la riscossione, oltre che delle
sanzioni amministrative, anche (e soprattutto) per le imposte ed i tributi di
ogni genere specie.
Resta immutata, per tale ultima fattispecie, il termine di impugnazione di 60
giorni dalla notifica dell’atto.
Inoltre, mentre le opposizioni alle cartelle inerenti le sanzioni
amministrative vanno proposte al Giudice ordinario (Giudice di Pace o Tribunale
a seconda del valore), quelle aventi ad oggetto il mancato pagamento di imposte
dirette e indirette, tributi e tasse regionali e/o comunali, sono affidate alla
giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie.