CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 16348 del 26.09.2012
In piena sintonia con la precedente pronuncia n.4077 del 22 febbraio 2010, la Corte di Cassazione ha ribadito l'illegittimità delle iscrizioni ipotecarie effettuate per debiti di importo inferiore agli € 8.000.
"In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’ipoteca prevista dal
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, rappresentando un atto preordinato e
strumentale all’espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti
per quest’ultima stabiliti dall’art. 76 del medesimo D.P.R., come da
ultimo modificato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 3, convertito in L. n.
248 del 2005, e non può, quindi, essere iscritta se il debito del
contribuente non supera gli ottomila Euro".
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