CTP BARI N. 106/7/11
E’ illegittimo il provvedimento di iscrizione ipotecaria privo dell’indicazione del responsabile del procedimento.
Difatti, secondo il Collegio barese, l’Agente della riscossione è tenuto ad applicare le norme sul procedimento amministrativo nell’emettere i relativi atti e deve pertanto indicare il responsabile del procedimento, con la conseguenza che il provvedimento privo di detto requisito deve reputarsi inequivocabilmente illegittimo.
Inoltre, il rispetto di tale requisito, previsto dall’art. 7 della legge 212/2000, assolve anche la funzione di individuare il soggetto persona fisica alla quale il debitore, o il coobbligato, può muovere i propri rilievi e nei confronti della quale esperire, eventualmente, le azioni civili (risarcitorie) o penali (abuso d’ufficio).
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