Oltre alle spese legali vanno rimborsate anche quelle per il professionista.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5120 del 3 marzo 2011, secondo cui al contribuente, costretto a impugnare un atto dell’amministrazione perché le istanze di autotutela non erano state accolte, devono essere risarciti i danni anche se l’errore è riconosciuto dall’ufficio in contenzioso.
Per i giudici, inoltre, dovranno essere risarcite, oltre alle spese legali, anche quelle sostenute per conferire con l’ufficio.
Corte di Cassazione n.5120 del 03.03.2011
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