Anche un decreto ingiuntivo divenuto inefficace ed invalido poiché il debitore ingiunto risulta essere fallito sconta l’imposta di registro.Difatti, secondo la commissione tributaria provinciale di Roma, l’art.38 del dpr 131/86 prevede una imposta di natura cartolare sugli atti giudiziari che prescinde dalla utilità del titolo stesso per l’attore che ne ha promosso la formazione e l’emissione.
CTP Roma n.68 del 01.02.2011
Nessun commento:
Posta un commento