Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 25591 depositata il 17 dicembre 2010, in cui si evince che, in tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. n. 546/1992 (secondo un'interpretazione estensiva dell'art. 19 predetto), tutti quegli atti (anche un bollettino di conto corrente postale, come nella fattispecie in giudizio) con cui l'Amministrazione esercita nei confronti del contribuente una pretesa tributaria ormai definita.
Sentenza Cassazione tributaria 17/12/2010, n. 25591
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