E' quanto stabilito dal Tar del Lazio che con Sentenza 19 novembre 2010, n. 33676, ha precisato che possono rilasciare il visto di conformità necessario ai contribuenti per compensare i crediti IVA eccedenti i 15mila euro annui con decorrenza dal 1 gennaio di quest’anno, solo i soggetti iscritti negli albi professionali dell’area economica-contabile. Rimangono esclusi da tale possibilità, di conseguenza, i tributaristi.
La decisione conferma quanto già previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, n. 57/2009, che ha chiarito quanto previsto dall’art. 10, DL n. 78/2009 in merito all’esclusione dei professionisti non iscritti in albi professionali.
I soggetti abilitati al rilascio del visto sono, quindi, quelli indicati nelle lettere a) e b) del comma 3,dell’art. 3, D.P.R. n. 322/1998, ossia gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, gli iscritti (alla data del 30 settembre 1993) nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, oltre che i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF imprese (art. 35, D. Lgs. N.241/97).
Tar Lazio Sentenza n.33676 del 19.11.2010
La decisione conferma quanto già previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, n. 57/2009, che ha chiarito quanto previsto dall’art. 10, DL n. 78/2009 in merito all’esclusione dei professionisti non iscritti in albi professionali.
I soggetti abilitati al rilascio del visto sono, quindi, quelli indicati nelle lettere a) e b) del comma 3,dell’art. 3, D.P.R. n. 322/1998, ossia gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, gli iscritti (alla data del 30 settembre 1993) nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, oltre che i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF imprese (art. 35, D. Lgs. N.241/97).
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