Secondo i giudici, infatti, l'Iva dovuta all'importazione costituisce uno dei diritti di confine, «avendo natura di imposta di consumo a favore dello Stato, la cui imposizione e riscossione spetta alla dogana in occasione della relativa operazione d'importazione». Così, il reato di evasione di questo specifico tributo non è limitato all'ipotesi dell'introduzione della merce nel territorio doganale comunitario, ma si configura in tutti i casi in cui c'è sottrazione all'obbligo di pagamento dei diritti di confine o al compimento delle formalità doganali.
Corte di Cassazione n.42161/2010
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