Secondo l'interpretazione autentica fornita dall'art.14 comma quarto della legge n.537 del 1993 con riguardo al testo unico sulle imposte dei redditi n.917 del 1986, tra le categorie dei redditi tassabili classificate nell'art.6, comma primo, devono intendersi ricompresi anche i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo. Risponde dunque del reato di cui all’art. 5 d.lgs. 74/2000 chi non dichiara i proventi derivanti dall’attività illecita di sfruttamento della prostituzione, al fine di evadere le imposte sui redditi.
Corte di Cassazione n. 42160 del 29 novembre 2010
Vanno tassati i proventi dello sfruttamento della prostituzione
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Penale tributario,
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