Nel caso di notificazione eseguita mediante spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, l'invalidità, conseguente all'omessa apposizione della controfirma dell'agente postale sull'avviso di ricevimento è, tuttavia, sanata, ai sensi dell'art.156 co.3 c.p.c., per il raggiungimento dello scopo dell'atto, se il succitato avviso reca la sottoscrizione di ricevuta del destinatario e l'interessato non disconosce la firma apposta.
Commissione tributaria regionale Calabria n.542 del 18.10.2010
Notificazione a mezzo di piego raccomandato - omessa controfirma agente postale - sanatoria nullità
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