L'acquirente di un immobile, che abbia incontestabilmente risieduto nell'intero arco di tempo nell'immobile acquistato con il pagamento dell'imposta in misura ridotta ed abbia presentato al Comune regolare dichiarazione di avere trasferito la propria residenza nello stesso, non perde il diritto al beneficio qualora il trasferimento della residenza anagrafica sia avvenuto per fatto addebitabile esclusivamente all'amministrazione locale (nella specie il Comune non aveva provveduto ad effettuare l'iscrizione del contribuente nei registri anagrafici dei cittadini residenti, in quanto la strada dove era ubicato l'immobile era priva di denominazione della via e del numero civico).
Commissione Tributaria Regionale di Perugia n.92 del 15.10.2010
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