In particolare, il documento di prassi precisa che la tassa è dovuta nella misura fissa di 168 euro e si applica a partire dal secondo anno di iscrizione all’albo dei praticanti, perché solo da quel momento si ha effettivamente l’abilitazione ad esercitare la professione forense.
Chiarimenti sulla tassa di concessione governativa per gli aspiranti avvocati - Comunicato Stampa del 11/10/2010 n. 204 - Agenzia delle Entrate
Zero tassa di concessione governativa per i laureati in legge che si iscrivono al primo anno nel registro dei praticanti, perché non ancora abilitati all’esercizio della professione forense. Il tributo è invece dovuto per gli anni successivi, in cui i praticanti procuratori possono essere nominati difensori d’ufficio o svolgere le funzioni di pubblico ministero. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 103/E che prende le mosse dalla richiesta di un Consiglio dell’ordine degli avvocati, interessato a sapere se i laureati in giurisprudenza devono pagare la concessione governativa per iscriversi al registro dei praticanti.
In particolare, il documento di prassi precisa che la tassa è dovuta nella misura fissa di 168 euro e si applica a partire dal secondo anno di iscrizione all’albo dei praticanti, perché solo da quel momento si ha effettivamente l’abilitazione ad esercitare la professione forense.
In particolare, il documento di prassi precisa che la tassa è dovuta nella misura fissa di 168 euro e si applica a partire dal secondo anno di iscrizione all’albo dei praticanti, perché solo da quel momento si ha effettivamente l’abilitazione ad esercitare la professione forense.
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