In tema di imposta di registro, quando l'atto da registrare è una sentenza, per stabilire i criteri e i presupposti della tassazione,
occorre fare riferimento al contenuto e agli effetti che emergono dalla sentenza stessa, senza possibilità di utilizzare elementi a essa estranei e di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si è formato il giudicato.
L'articolo 8 del Dpr n. 131/86 assoggetta a imposta proporzionale i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori, di per sé e non in quanto determinino il trasferimento di beni o l'attribuzione di diritti.
Fonte:
Corte di Cassazione, Ordinanza 06/09/2010, n.19116
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